Shiatsu News 45 settembre - ottobre 2014
NEWS n. 45 - Settembre 2014 FILO DIRETTO COL COMMERCIALISTA 33 di reddito imponibile si paga il 23%, da 15.001 a 28.000 il 27%, da 28.001 a 55.000 il 38%, e così via. L’imposta è calcolata sulla differenza tra i compensi incassati e le spese sostenute per l’esercizio dell’attività; i contributi versati all’INPS vengono dedotti dal reddito complessivo. Se il reddito non supera i 4800 euro spetta una detrazione d’imposta di 1104 euro, per cui non si pagano imposte (4800 x 23% = 1104). Con l’aumentare del reddito imponibile tale detrazione diminuisce sino a ridursi a zero per un reddito di 55.000 euro. Oltre all’IRPEF sono dovute le addizionali Regionale e Comunale. È di tutta evidenza che, se si possiede il solo reddito di lavoro autonomo, l’imposizione fiscale, nelle fasce basse di reddito, è addirittura inferiore dei quella del contribuente minimo. Mentre se già si possiedono altri redditi, ad esempio di lavoro dipendente o di pensione, l’imposizione IRPEF relativa all’attività di lavoratore autonomo potrebbe attestarsi sul 27%, se non al 38%. Ai fini previdenziali vale quanto detto per il contribuente minimo: gestione separata dell’INPS assoggettata al contributo del 27,72% o del 22%. Il contribuente ordinario è soggetto agli Studi di Settore. Sulle fatture emesse il contribuente ordinario deve applicare l’IVA in ragione del 22%, che deve essere versata all’Erario dopo aver detratta l’IVA sugli acquisti. Il lavoro occasionale può essere legittimamente svolto da chi opera esclusivamente con associazioni o con soggetti titolari di partiva IVA e non deve eccedere nel corso dell’anno solare i 30 giorni (o 240 ore) per ciascun committente ed un compenso complessivo annuo di 5.000 euro. Alcuni (per non dire molti) applicano illegittimamente il lavoro occasionale anche per i trattamenti verso privati, che di fatto si concludono confluendo nel lavoro in nero. L’attività dell’operatore shiatsu, o la si esercita professionalmente, o la si esercita gratuitamente, o non la si esercita. Se la si esercita professionalmente occorre dotarsi di partita IVA. L’attività occasionale, che deve in ogni caso confluire nella dichiarazione dei redditi, è soggetta all’IRPEF nello stesso identico modo visto per i contribuenti ordinari, tenendo presente che il committente opererà al momento del pagamento una ritenuta d’acconto del 20%, che verrà recuperata con la dichiarazione dei redditi. Sino a 5.000 euro annui il lavoro occasionale è non assoggettato alla contribuzione INPS. Il lavoro occasionale è fuori ambito IVA. A beneficio e giustificazione di quanti operano in nero riportiamo l’“articolo zero”, che è un articolo non scritto applicabile a tutte le leggi e decreti, e la cui validità viene riconosciuta anche dagli organismi di vigilanza: “ In assenza di controlli, verifiche, accessi od ispezioni le norme contenute nella presente legge/decreto possono essere disattese, e non vengono applicate le sanzioni ivi previste ”. Le prestazioni svolte a titolo gratuito , in qualsiasi regime si operi, sono sempre legittimamente escluse da imposizione fiscale, sia diretta, sia indiretta. In caso di prestazione gratuita non si deve emettere fattura o ricevuta alcuna.
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