Shiatsu News 45 settembre - ottobre 2014
n. 45 - Settembre 2014 NEWS STUDIO OLISTICO o CENTRO OLISTICO Lo STUDIO OLISTICO è situato nell’unità immobiliare nella quale l’operatore olistico svolge la propria attività ai sensi della legge 4/2013, con esclusione quindi delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Lo studio olistico è una privata dimora, Nessuno vi può accedere senza autorizzazione del conduttore, o del Procuratore della Repubblica, o del direttore dell’agenzia territoriale delle Entrate, o del comandante del nucleo della Guardia di Finanza competenti. Oppure in flagranza di reato. Il locale dove si esercita l’attività deve essere di categoria catastale A/10 (uffici e studi privati). Può essere esercitata anche in locali accatastati in C/1 (negozi e botteghe) o C/3 (laboratori per arti e mestieri), ma in tal caso è opportuno interpellare il Comune circa la non necessità di cambiare l’accatastamento in A/10, specificando esplicitamente che non si tratta di attività artigianale o commerciale. Per lo studio olistico può anche essere utilizzata una parte dell’abitazione, in utilizzo promiscuo della stessa; in tal caso permane la categoria assegnata all’abitazione (da A/1 a A/11). Trattasi di attività professionale, pertanto nessuna iscrizione alla CCIAA. I contributi INPS sono dovuti alla Gestione Separata. Il reddito rientra tra i redditi di lavoro autonomo. Non occorre alcuna autorizzazione dell’ASL di competenza, né comunicazione al Comune dove si svolge l’attività, ad eccezione della denuncia ai fini TARI. Il CENTRO OLISTICO è situato nell’unità immobiliare nella quale si svolgono attività perlopiù di estetica, o comunque dove si effettuano massaggi. Il centro olistico è un locale aperto al pubblico. Chiunque può accedervi, e può essere allontanato forzatamente solo con l’intervento della Forza Pubblica. Il locale dove si esercita l’attività deve essere di categoria catastale C/1 (negozi o botteghe) o C/3 (laboratori per arti o mestieri). Può essere esercitato anche in locali accatastati in A/10 (uffici e studi privati), ma in tal caso è opportuno interpellare il Comune circa la non necessità di cambiare l’accatastamento in C/3. Non si può utilizzare l’abitazione in uso promiscuo. Trattasi di attività artigianale. È pertanto necessaria l’iscrizione alla CCIAA, che non può avvenire in assenza dei titoli abilitanti (diploma di estetista o di massaggiatore). I contributi INPS sono dovuti alla gestione Artigiani (o Commercianti). Il reddito rientra tra i redditi di impresa. Occorre l’autorizzazione dell’ASL circa l’idoneità dei locali. Occorre la SCIA al Comune. Lo studio olistico può essere anche definito centro olistico, ed il centro olistico può anche essere definito studio olistico. Non ha importanza la terminologia utilizzata, quello che rileva è l’effettivo esercizio dell’attività. Questo per quanto attiene la legge; poi vi sono le varie interpretazioni ed applicazioni da parte degli addetti. • FILO DIRETTO COL COMMERCIALISTA 34
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