NEWS
n. 40 - Giugno 2013
FILO DIRETTO COL COMMMERCIALISTA
49
non organizzate in ordini o collegi.
Pertanto, in tutti i rapporti tra gli Enti
pubblici ed il professionista non potrà
più essere invocata la “
vacatio legis
”:
ora la legge c’è.
Così come le leggi regionali relative
alla regolamentazione di queste
attività professionali, non potranno
più essere dichiarate incostituzionali
perché l’individuazione delle
professioni è riservata allo Stato.
Le legge dà rilevanza all’attività delle
varie associazioni professionali,
stabilendo fra l’altro che le stesse,
in possesso dei requisiti richiesti,
vengono inserite in apposito elenco
del Ministero dello sviluppo.
Le associazioni possono riunirsi in
forma aggregative, promuovere la
costituzione di comitati ai fini delle
normative UNI, definire i requisiti
qualificanti della professione, attestare
all’utente il possesso dei requisiti da
parte del professionista, ecc…
Al fine di tutelare i consumatori
e di garantire la trasparenza del
mercato dei servizi professionali,
le associazioni professionali
possono rilasciare ai propri iscritti,
previe le necessarie verifiche,
sotto la responsabilità del proprio
rappresentante legale, un'attestazione
relativa:
a) alla regolare iscrizione del
professionista all’associazione;
b) ai requisiti necessari alla
partecipazione all’associazione stessa;
c) agli
standard
qualitativi e di
qualificazione professionale che
gli iscritti sono tenuti a rispettare
nell’esercizio dell’attività professionale
ai fini del mantenimento dell’iscrizione
all’associazione;
d) alle garanzie fornite
dall’associazione all’utente, tra cui
l’attivazione dello sportello di cui
all’articolo 2, comma 4;
e) all’eventuale possesso della polizza
assicurativa per la responsabilità
professionale stipulata dal
professionista;
f) all’eventuale possesso da parte
del professionista iscritto di una
certificazione, rilasciata da un
organismo accreditato, relativa alla
conformità alla norma tecnica UNI.
Tali attestazioni non rappresentano
requisito necessario per l’esercizio
dell'attività professionale.
Il professionista potrà richiedere la
certificazione all’UNI, anche se non
iscritto ad alcuna associazione,
Da rilevare quanto disposto dal quarto
comma dell’articolo 1:
l'esercizio della professione è libero
e fondato sull’autonomia, sulle
competenze e sull’indipendenza
di giudizio intellettuale e tecnica,
nel rispetto dei princìpi di buona
fede, dell’affidamento del pubblico
e della clientela, della correttezza,
dell'ampliamento e della
specializzazione dell'offerta dei servizi,
della responsabilità del professionista.
Pertanto, il professionista non
necessariamente deve essere iscritto
ad un’associazione, non è tenuto
ad adeguarsi alle norme UNI, ed
in buona sostanza l’esercizio della
professione è libero, come lo è stato
sinora.
Ovviamente il professionista
“certificato” sarà competitivamente
avvantaggiato nei confronti di un
professionista non certificato.
•