Page 50 - Shiatsu News 40-giugno luglio 2013

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n. 40 - Giugno-Luglio 2013
NEWS
Disposizioni in materia
di PROFESSIONI
NON ORGANIZZATE
Legge 14 gennaio 2013, n. 4
S
ulla Gazzetta Ufficiale del 26
gennaio 2013 è stata pubblicata
la
Legge 14 gennaio 2013,
n. 4: “Disposizioni in materia di
professioni non organizzate”.
Il testo della legge è pubblicato a
pagina 83 del Manuale Operatori.
L’unico obbligo imposto da questa
legge è che chiunque svolga una
“professione non organizzata” deve
contraddistinguere la propria attività,
in ogni documento e rapporto
scritto
con il cliente, con l'espresso
riferimento, quanto alla disciplina
applicabile, agli estremi della
presente legge.
Conseguenza pratica è che, dal 10
febbraio 2013,
su tutte le fatture
emesse deve essere riportata la
scritta:
"Operatore Shiatsu - libera
professione di cui alla legge 4/2013"
(o simile)
come riportata sul manuale alle
pagine 15 e 16.
Così come nelle dichiarazioni
di consenso di cui a pag. 67 del
manuale.
Riteniamo che, anche se non
specificatamente espresso, rientrino
in tale obbligo i volantini pubblicitari e
il sito web.
La legge sancisce altresì che
l’inadempimento rientra tra le pratiche
commerciali scorrette tra professionisti
e consumatori, di cui al titolo III della
parte II del codice del consumo, ed
è sanzionato ai sensi del medesimo
codice.
Il codice del consumo prevede che
possano essere irrogate sanzioni
amministrative pecuniarie che
vanno da 516 euro fino a 25.823
euro in base alla gravità e alla
durata della violazione e disposta,
in caso di reiterata inottemperanza
ai provvedimenti sanzionatori, la
sospensione dell’attività fino a 30
giorni.
Preferibile, pertanto, non omettere
l’indicazione richiesta.
Ai fini della presente legge, per
“professione non organizzata in
ordini o collegi”, si intende l'attività
economica, anche organizzata, volta
alla prestazione di servizi o di opere a
favore di terzi, esercitata abitualmente
e prevalentemente mediante lavoro
intellettuale, o comunque con il
concorso di questo,
con esclusione
delle attività riservate per legge a
soggetti iscritti in albi o elenchi ai
sensi dell'articolo 2229 del codice
civile, delle professioni sanitarie e
delle attività e dei mestieri artigianali,
commerciali e di pubblico esercizio
disciplinati da specifiche normative.
Scorrendo il testo della legge
appare evidente che essa vuole
tutelare i diritti dei consumatori, ma,
di fatto, viene a riconoscere ed a
regolamentare tutte quelle professioni
di Savina Bonnin e Renzo Chiampo
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